1) Quali sono le novità previste dalla riforma della previdenza complementare?
La normativa prevede la possibilità da parte dei lavoratori dipendenti di finanziare la propria previdenza complementare utilizzando il TFR che maturerà dal 1/01/2007, con un miglioramento dei benefici fiscali sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.
2) Quanto tempo ha il lavoratore per decidere riguardo all’utilizzo del TFR ?
Ciascun dipendente avrà tempo fino al 30/06/2007 per poter effettuare la propria scelta.
3) Quali sono le modalità di scelta per il lavoratore ?
E’ previsto un meccanismo così detto del silenzio assenso. Perciò se il dipendente non esprime la propria scelta alla scadenza il TFR maturando (quello dall’1/01/2007 in poi) verrà trasferito al Fondo Pensione negoziale o di categoria istituito dal sindacato o dalle associazioni del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di settore. In alternativa il dipendente potrà esprimere in forma scritta al proprio datore di lavoro la propria volontà. Egli potrà decidere di mantenere il TFR maturando in azienda (così come faceva in precedenza) oppure potrà decidere di trasferirlo ai Fondi Pensione.
4) La scelta riguarda tutto il TFR ?
No, la scelta riguarda solo il TFR maturando (quello dall’1/01/2007 in poi); quello maturato fino al 31/12/2006 rimane in azienda.
5) Il TFR che non rimane in azienda verrà versato all’INPS ?
Solamente per le imprese con un numero di dipendenti da 50 in su, il TFR che non verrà trasferito ai Fondi Pensione verrà versato al Fondo di erogazione del TFR gestito dall’INPS.
6) La scelta del lavoratore è definitiva?
La scelta del lavoratore è sempre definitiva, tranne il caso in cui egli decida di lasciare il TFR in azienda. In tale ipotesi potrà sempre in futuro decidere di trasferire il TFR maturando ai Fondi Pensione.
7) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro ?
Il datore di lavoro è obbligato ad informare il lavoratore delle eventuali possibilità di scelta che la legge gli attribuisce entro il 1/01/2007. Il datore di lavoro deve inoltre entro il 31/05/2007 informare il dipendente che non ha ancora deciso, in quale forma di previdenza complementare verrà trasferito il suo TFR maturando se non effettuerà la sua scelta entro il 30/06/2007.
8) Se il TFR non rimane in azienda ci sono dei vantaggi per il datore di lavoro ?
Il datore di lavoro qualora il lavoratore decidesse di trasferire il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, avrebbe una deducibilità del 4% o 6% (a seconda che il numero dei dipendenti sia superiore o meno a 50) della quota di TFR trasferito alle forme pensionistiche complementari, sarebbe esonerato dal versamento del contributo di garanzia TFR in proporzione alla quota di TFR trasferito alle forme pensionistiche complementari ed inoltre sarebbe esonerato dal versamento dei così detti oneri impropri (maternità, malattia, disoccupazione) dal 1/01/2008.
9) Quando e come il lavoratore riceverà la pensione complementare ?
Il dipendente quando maturerà i requisiti per accedere alla pensione, riceverà la pensione complementare. Potrà scegliere di percepirla sotto forma di capitale ( al max il 50% di quanto accumulato) e/o sotto forma di rendita. Per le pensioni complementari molto basse è possibile riceverle interamente in forma di capitale.
10) Il lavoratore può chiedere un anticipo della pensione complementare ?
In ogni momento il lavoratore può richiedere fino al 75% di quanto accumulato per spese sanitarie gravissime; dopo 8 anni di iscrizione potrà richiedere l’anticipo fino al 75% di quanto accumulato per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa per se o per i figli, ovvero potrà richiedere fino al max del 30% di quanto accumulato per altri motivi.
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