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  • Studio Paci

Lascito Testamentario al Trust: Approfondimenti sulla Dichiarazione di Successione


Il 28 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso istruzioni in merito al lascito testamentario al trust mediante una FAQ pubblicata sul proprio sito.

Si rammenta che il 20 ottobre 2022 è stata pubblicata la

Circolare Trust n. 34 del 20 ottobre 2022
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la quale contiene indicazioni sulla normativa riguardante i trust..

Il suddetto documento evidenzia il regime fiscale applicabile ai trust in base alle più recenti modifiche legislative e agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza.

L'Agenzia delle Entrate, nel chiarimento del 28 marzo, precisa che, al fine di impiegare la procedura telematica per la trasmissione della dichiarazione di successione, il trust deve risultare come unico beneficiario del testamento, poiché

non è ammesso inserire nel quadro EA codici fiscali di eredi o legatari differenti, oltre a quello del trustee (dichiarante).

In aggiunta, nella FAQ, l'Agenzia delle Entrate illustra che l'applicazione prevede che il trustee debba essere unicamente una persona fisica, salvo alcune eccezioni:

  • se il beneficiario finale non è identificabile o riconoscibile;

  • se il beneficiario finale è una persona fisica priva di vincoli di parentela con il defunto;

  • se il beneficiario finale non corrisponde a una persona fisica.

In tali circostanze, sarà consentito indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee non riconducibile a una persona fisica.

Si sottolinea, inoltre, che l'applicazione non ammette che uno stesso individuo possa ricoprire simultaneamente il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.

Nei casi in cui non risulti possibile inoltrare la dichiarazione mediante procedura telematica, l'utente dovrà rivolgersi all'ufficio territoriale competente (ultimo domicilio del de cuius) per assolvere l'obbligo dichiarativo mediante la presentazione del modello 4.

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